1. Fatte salve le deroghe speciali eventualmente accordate alle navi passeggeri, la zona notte e le mense dovranno essere rischiarate dalla luce naturale ed essere inoltre dotate di un impianto di illuminazione artificiale. 2. Tutti i locali riservati all'equipaggio dovranno essere convenientemente illuminati. L'illuminazione naturale nei locali di abitazione dovra' permettere ad una persona con vista normale di leggere, con tempo chiaro e in pieno giorno, un giornale stampato ordinario in ogni punto dello spazio a disposizione per circolare. Un sistema di illuminazione artificiale che dia lo stesso risultato verra' installato allorche' sara' impossibile ottenere una conveniente illuminazione naturale. 3. Ogni nave sara' fornita di una installazione che permetta di illuminare elettricamente l'alloggio dell'equipaggio. Se a bordo non esistono due fonti indipendenti di produzione di elettricita', un sistema supplementare di illuminazione di soccorso sara' previsto per mezzo di lampade o di apparecchi di illuminazione di modello appropriato. 4. L'illuminazione artificiale sara' disposta in modo che gli occupanti del posto ne beneficino al massimo. 5. Nella zona notte, ogni cuccetta sara' fornita di una lampada elettrica da comodino.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~art9 · fonte su Normattiva