[1]1. La presente convenzione sara' vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.

[2]2. La presente convenzione entrera' in vigore sei mesi dopo la data in cui saranno state registrate le ratifiche di nove dei seguenti paesi: Stati Uniti d'America, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Grecia, India, Irlanda, Italia, Jugoslavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svezia e Turchia, essendo inteso che, di questi nove paesi cinque almeno dovranno possedere ciascuno una marina mercantile di una stazza lorda di almeno un milione di tonnellate registrate. Questa disposizione ha lo scopo di facilitare, incoraggiare ed affrettare la ratifica della presente convenzione da parte degli Stati membri.

[3]3. In seguito, la presente convenzione entrera' in vigore per ogni Stato membro sei mesi dopo la data in cui la sua ratifica sara' stata registrata.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-91-art13 · fonte su Normattiva