Art. 16 (Convenzione 133)
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, con atto notificato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denunzia avra' effetto soltanto un anno dopo essere stata registrata. 2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del decennio menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facolta' di denunzia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un altro decennio e, in seguito, potra' denunziare la presente convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni nelle condizioni previste al presente articolo.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
