1. La superficie delle mense destinate agli ufficiali od al personale subalterno non sara' inferiore a 1 metro quadro (10,76 piedi quadri) per ogni posto a sedere previsto. 2. Ogni mensa sara' dotata di tavoli e di sedie omologati, fissi o amovibili, in numero sufficiente per il maggior numero probabile di membri dell'equipaggio che li utilizzeranno contemporaneamente. 3. I seguenti impianti saranno in ogni momento utilizzabili, quando i membri dell'equipaggio sono a bordo:

  • a)un frigorifero di comodo accesso e di capacita' sufficiente per il numero di persone che utilizzano la o le mense;
  • b)impianti che permettono di disporre di bevande calde;
  • c)impianti di distribuzione di acqua fresca. 4. L'autorita' competente potra' concedere deroghe alle disposizioni contenute nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo riguardante la sistemazione delle mense, nella misura in cui le condizioni particolari esistenti a bordo delle navi passeggeri lo esigano.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~convenzione-133-art6 · fonte su Normattiva