Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133 e 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Art. 5 (Convenzione 133)
1. La superficie, per occupante, di ogni cabina destinata al personale subalterno non sara' inferiore a:
- a)metri quadri 3,75 (piedi quadri 40,36) a bordo delle navi di 1.000 tonnellate ed oltre di stazza, ma inferiori a 3.000 tonnellate;
- b)metri quadri 4,25 (piedi quadri 45,75) a bordo delle navi di 3.000 tonnellate ed oltre di stazza, ma inferiori a 10.000 tonnellate;
- c)metri quadri 4,75 (piedi quadri 51,13) a bordo delle navi di 10.000 tonnellate ed oltre di stazza. 2. Tuttavia, la superficie, per occupante di ogni cabina destinata a due membri del personale subalterno, non sara' inferiore a:
- a)metri quadri 2,75 (piedi quadri 29,60) a bordo delle navi di 1.000 tonnellate ed oltre di stazza, ma inferiori a 3.0000 tonnellate;
- b)metri quadri 3,25 (piedi quadri 34,98) a bordo delle navi di 3.000 tonnellate ed oltre di stazza, ma inferiori a 10.000 tonnellate;
- c)metri quadri 3,75 (piedi quadri 40,36) a bordo delle navi di 10.000 tonnellate ed oltre di stazza. 3. Inoltre, la superficie delle cabine destinate al personale subalterno a bordo delle navi passeggeri non sara' inferiore a:
- a)metri quadri 2,35 (piedi quadri 25,30) per occupante, a bordo delle navi di 1.000 tonnellate ed oltre di stazza, ma inferiori a 3.000 tonnellate;
- b)a bordo delle navi di 3.000 tonnellate ed oltre di stazza, a:
- i)metri quadri 3,75 (piedi quadri 40,36) per cabine individuali;
- ii)metri quadri 6,00 (piedi quadri 64,58) per cabine di due persone;
- iii)metri quadri 9,00 (piedi quadri 96,88) per cabine di tre persone;
- iv)metri quadri 12,00 (piedi quadri 129,17) per cabine di quattro persone. 4. Due membri del personale subalterno al massimo potranno occupare la stessa cabina salvo sulle navi passeggeri, sulle quali tale numero non potra' essere superiore a quattro. 5. I membri del personale di maestranza disporranno sia di cabine individuali che di cabine per due persone. 6. Nelle cabine destinate agli ufficiali, quando questi non dispongano di un salottino privato, la superficie, per occupante, sara' di almeno 6,50 metri quadri (piedi quadri 69,96), a bordo delle navi di meno 3.000 tonnellate di stazza, e non inferiore a metri quadri 7,50 (piedi quadri 80,73) a bordo delle navi di 3.000 tonnellate di stazza ed oltre. 7. A bordo di tutte le navi, tranne le navi passeggeri, ogni membro adulto dell'equipaggio disporra' di una cabina individuale quando le dimensioni, la destinazione e la sistemazione della nave rendono tale soluzione ragionevole e possibile. 8. Quando cio' sara' possibile sulle navi di 3.000 tonnellate di stazza ed oltre, il direttore di macchine ed il secondo ufficiale disporranno di un'altra stanza contigua alla propria cabina la quale servira' da salottino privato. 9. Lo spazio occupato da cuccette, stipetti, cassettoni e sedie sara' compreso nel calcolo della superficie. Gli spazi esigui o di forma irregolare che non accrescono effettivamente lo spazio disponibile per circolare o che non possono essere utilizzati per disporvi mobili non saranno compresi in tale calcolo. 10. Le dimensioni interne di una cuccetta non saranno inferiori a metro 1,98 per metro 0,80. (6 piedi 6 pollici per 2 piedi 7,50 pollici).
Testo vigente dal 29 aprile 1981
