1. La zona notte sara' situata al di sopra della linea di carico, nel mezzo o nella parte posteriore della nave. 2. In casi eccezionali, la competente autorita' potra' autorizzare la dislocazione della zona notte nella zona prodiera della nave - in nessun caso tuttavia oltre la paratia d'attracco - qualora nessun'altra dislocazione risulti soddisfacente o pratica per via del tipo di nave, delle sue dimensioni o del servizio cui e' adibita. 3. Purche' adeguate disposizioni siano prese per l'illuminazione e la ventilazione, la competente autorita' potra' permettere che la zona notte risulti al di sotto della linea di caricamento sulle navi passeggeri, ma mai in alcun caso immediatamente al di sotto dei corridoi di servizio. 4. La superficie per occupante della zona notte destinata al personale subalterno non dovra' essere inferiore a:

  • a)1,85 metri quadri (ovvero 20 piedi quadri) a bordo delle navi con stazza inferiore, alle 800 tonnellate;
  • b)2,35 metri quadri (o 25 piedi quadri) a bordo delle navi con stazza pari o oltre le 800 tonnellate, ma con stazza inferiore alle 3.000 tonnellate;
  • c)2,78 metri quadri (o 30 piedi quadri) a bordo delle navi con stazza pari o oltre le 3.000 tonnellate. Tuttavia, a bordo delle navi passeggeri ove piu' di quattro membri del personale subalterno alloggiano in una stessa cabina, la superficie minima per occupante potra' essere pari a 2,22 metri quadri (24 piedi quadri). 5. Per le navi su cui prestano servizio varie categorie di personale subalterno e che richiedano l'imbarco di un effettivo nettamente maggiore rispetto a quello solitamente impiegato, la competente autorita' potra', per questo personale, ridurre la superficie obbligatoria della zona notte per occupante, purche' tuttavia:
  • a)la superficie complessiva della zona notte destinata a queste categorie di lavoratori non sia inferiore a quella ad esse attribuita se l'effettivo non fosse stato aumentato;
  • b)la superficie minima per occupante della zona notte sia pari almeno a:
  • i)1,67 metri quadri (18 piedi quadri) per le navi con stazza inferiore alle 3.000 tonnellate;
  • ii)1,85 metri quadri (20 piedi quadri) per le navi con stazza pari o superiore alle 3.000 tonnellate. 6. Lo spazio occupato da cuccette, armadi, como' e sedili sara' compreso nel computo della superficie. Gli spazi esigui o di forma irregolare che non accrescono effettivamente lo spazio disponibile per la circolazione o destinato alla mobilia non saranno inclusi in tale computo. 7. L'altezza libera delle cabine destinate ad alloggi dell'equipaggio dovra' essere di almeno 1 metro e novanta (6 piedi e tre pollici). 3. Le cabine destinate ad alloggi dell'equipaggio dovranno essere in numero sufficiente affinche' ogni categoria disponga di una o piu' cabine a se stanti; la competente autorita' potra' tuttavia concedere deroghe a questa disposizione per le navi di modesto tonnellaggio. 9. Ogni cabina potra' ospitare un massimo di:
  • a)ufficiali al dettaglio, ufficiali di coperta, ufficiali macchinisti, ufficiali di guardia e primi ufficiali od operatori radio: un occupante per cabina;
  • b)altri ufficiali: un occupante per cabina ove possibile, e in alcun caso piu' di due;
  • c)personale di maestranza: uno o due occupanti per cabina e in alcun caso piu' di due;
  • d)altro personale subalterno: due o tre persone per cabina ove possibile, e in alcun caso piu' di quattro. 10. Onde garantire un adeguato e piu' confortevole alloggiamento, la competente autorita' potra', previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e quelle dei marittimi, riconosciute tali bona fide, concedere l'autorizzazione ad alloggiare un massimo di dieci membri dell'equipaggio nella stessa cabina per talune navi passeggeri. 11. Il numero massimo di occupanti per cabina dovra' essere indicato in modo leggibile ed indelebile su di una scritta chiaramente visibile all'interno della cabina. 12. I membri dell'equipaggio dovranno disporre di cuccette singole. 13. Le cuccette non dovranno essere affiancate in modo da accedere all'una scavalcando l'altra. 14. E' vietata la sovrapposizione di piu' di due cuccette. Ove le cuccette siano poste lungo la fiancata della nave, sara' vietato sovrapporre le cuccette in modo tale che l'oblo' figuri al di sopra di una di esse. 15. Ove vi siano cuccette sovrapposte, la cuccetta inferiore non dovra' essere posta a meno di 0,30 metri (32 pollici) da terra; la cuccetta superiore dovra' essere posta a mezza altezza circa dal fondo della cuccetta inferiore alla parte bassa dei bagli del soffitto. 16. Le dimensioni interne minime di una cuccetta dovranno essere di 1,90x0,68 (ossia 6 piedi e 3 pollici x 2 piedi e tre pollici). 17. Il telaio e, in sua assenza, la sponda di protezione della cuccetta dovranno essere di un materiale approvato, duro, liscio, non soggetto a corrosione o attaccabile dai parassiti. 18. Ove siano stati utilizzati telai tubolari per le cuccette, questi dovranno essere assolutamente sigillati e non perforati onde non accogliere parassiti. 19. Ogni cuccetta sara' dotata di un fondo elastico o di una rete elastica, come pure di un materasso imbottito con un materiale approvato. L'impiego, per l'imbottitura, di paglia o altro materiale soggetto ad accogliere parassiti sara' vietato. 20. Ove le cuccette siano sovrapposte, un fondo impermeabile alla polvere, in legno, tela o altro materiale soddisfacente, dovra' essere fissato al di sotto della rete elastica della cuccetta superiore. 21. Ogni cabina dovra' essere sistemata ed arredata in modo da poter essere mantenuta facilmente in ordine e da garantire un certo confort ai suoi occupanti. 22. L'arredo sara' costituito da un armadio per ognuno degli occupanti. Dovra' avere un'altezza minima di 1 metro e 52 centimetri (5 piedi) ed una sezione trasversale pari a 19,30 decimetri quadri (300 pollici quadri). Sara' dotato di un ripiano e di una chiusura con lucchetto. Al lucchetto dovra' provvedere l'occupante. 23. Ogni cabina dovra' essere dotata di un tavolo, o scrittoio del tipo fisso, a ribalta o scorrevole, nonche' di sedili confortevoli · secondo le esigenze. 24. La mobilia sara' di un materiale liscio e duro, non deformabile e non soggetto a corrosione. 25. Ogni occupante disporra' di un tiretto o spazio analogo la cui capienza sara' almeno pari a 0,56 metri cubi (2 piedi cubi). 26. Gli oblo' delle cabine saranno dotati di tendine. 27. Ogni cabina sara' dotata di specchio, di mensoline per gli oggetti di toletta, di un ripiano per libri e di un certo numero di ganci. 28. Ove possibile, le cuccette saranno suddivise in modo da separare i turni ed evitare che chi faccia il turno di giorno si trovi a dividere la cabina con chi fa altri turni.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~art10 · fonte su Normattiva