Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133 e 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Art. 17 (Convenzione 143)
Le ratifiche formali della presente convenzione verranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro (Bureau international du Travail - B.I.T.) e dal Direttore generale stesso registrate.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
