1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro (Bureau international du Travail - B.I.T.) notifichera' a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunzie che gli verranno comunicate dai Membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli verra' comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data dell'entrata in vigore della presente convenzione.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~convenzione-143-art20 · fonte su Normattiva