1. Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione puo', con una dichiarazione allegata alla ratifica, escludere dalla propria accettazione la parte I o la parte II della convenzione. 2. Ogni Stato membro che faccia una simile dichiarazione puo' annullarla in qualsiasi momento con una dichiarazione ulteriore. 3. Qualsiasi Membro per cui una dichiarazione fatta conformemente al paragrafo i del presente articolo sia in vigore dovra' indicare, nelle sue relazioni sull'applicazione della presente convenzione, lo stato della propria legislazione e della propria prassi, per quanto riguarda le disposizioni della parte esclusa dalla propria accettazione, precisando la misura in cui e' stato dato seguito, o proposto di dar seguito, a tali disposizioni, nonche' i motivi per i quali non le ha ancora incluse nell'accettazione della convenzione.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~convenzione-143-art16 · fonte su Normattiva