Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro (Bureau international du Travail - B.I.T.) comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, per la loro registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denunzia che egli avra' registrati in conformita' agli articoli precedenti.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~convenzione-143-art21 · fonte su Normattiva