Ogni volta che lo riterra' necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro (Bureau international du Travail - B.I.T.) presentera' alla Conferenza generale una relazione sull'applicazione della presente convenzione ed esaminera' se sia il caso di introdurre nell'ordine del giorno di detta Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~convenzione-143-art22 · fonte su Normattiva