Art. 22 (Convenzione 143)
Ogni volta che lo riterra' necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro (Bureau international du Travail - B.I.T.) presentera' alla Conferenza generale una relazione sull'applicazione della presente convenzione ed esaminera' se sia il caso di introdurre nell'ordine del giorno di detta Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
