1. In caso che la Conferenza adotti una nuova convenzione sulla revisione totale o parziale della presente convenzione e salvo che la nuova convenzione disponga altrimenti:

  • a)la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione sulla revisione provocherebbe, di pieno diritto, nonostante l'articolo 19 precedente, la denunzia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione riguardante la revisione sia entrata in vigore;
  • b)a partire dalla data d'entrata in vigore della nuova convenzione revisionata, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri. 2. La presente convenzione rimarrebbe, comunque, in vigore nella sua forma e nel suo contenuto, per i membri che l'avessero ratificata e non ratificassero la convenzione di revisione.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~convenzione-143-art23 · fonte su Normattiva