1. Disposizioni debbono essere prese conformemente alla legislazione nazionale per una identificazione efficace dell'occupazione illegale di lavoratori migranti, nonche' per la definizione e l'applicazione di sanzioni amministrative, civili e penali, che possono giungere sino alla detenzione, riguardo all'occupazione illegale di lavoratori migranti, all'organizzazione di migrazioni a fini occupazionali definiti come implicanti gli abusi di cui all'articolo 2 della presente convenzione, ed all'assistenza consapevolmente concessa, con o senza fini di lucro, a tali migrazioni. 2. Quando un datore di lavoro viene perseguito in ottemperanza alle disposizioni adottate in virtu' del presente articolo, egli deve avere il diritto di produrre la prova della propria buona fede.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~convenzione-143-art6 · fonte su Normattiva