Art. 7 (Convenzione 143)
Le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori debbono essere consultate a proposito della legislazione e delle altre disposizioni previste dalla presente convenzione, al fine di prevenire o di eliminare gli abusi di cui sopra, e la possibilita' di prendere iniziative all'uopo deve esser loro riconosciuta.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
