Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133 e 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro
Art. 5 (Convenzione 143)
Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 debbono, tra l'altro, tendere a far si che gli autori di traffici clandestini di manodopera possano essere perseguiti, qualunque sia il paese dal quale essi esercitano le loro attivita'.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
