1. A condizione di aver risieduto legalmente nel paese ai fini dell'occupazione, il lavoratore migrante non potra' essere considerato in posizione illegale o comunque irregolare a seguito della perdita del lavoro, perdita che non deve, di per se', causare il ritiro del permesso di soggiorno o, se del caso, del permesso di lavoro. 2. Egli dovra', quindi, usufruire di un trattamento identico a quello dei cittadini nazionali, specialmente per quanto riguarda le garanzie relative alla sicurezza dell'occupazione, la riqualifica, i lavori di assistenza e di reinserimento.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~convenzione-143-art8 · fonte su Normattiva