Ogni Stato membro deve, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali:

  • a)cercare di ottenere la collaborazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e di altri enti appropriati, per favorire l'accettazione e l'attuazione della politica prevista dall'articolo 10 della presente convenzione;
  • b)emanare leggi e promuovere programmi di educazione atti a garantire tale accettazione e tale attuazione;
  • c)adottare disposizioni, incoraggiare programmi di educazione e sviluppare altre attivita' diretti a far si che i lavoratori migranti conoscano nel modo piu' completo possibile la politica adottata, i loro diritti ed i loro obblighi, nonche' le attivita' destinate a dar loro una effettiva assistenza, per garantire la loro protezione e permettere loro di esercitare i propri diritti;
  • d)abrogare qualsiasi disposizione legislativa e modificare qualsiasi disposizione o prassi amministrativa incompatibili con la suddetta politica;
  • e)con la consulenza delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, elaborare ed attuare una politica sociale rispondente alle condizioni ed agli usi nazionali, affinche' i lavoratori migranti ed i loro familiari possano essere in condizione di usufruire dei vantaggi concessi ai propri lavoratori nazionali, tenendo conto - fatto salvo il principio della parita' di opportunita' e di trattamento - delle esigenze particolari che essi possano avere fino al momento del loro adattamento alla societa' del paese di occupazione;
  • f)fare tutto il possibile per aiutare ed incoraggiare gli sforzi dei lavoratori migranti e dei loro familiari tendenti a preservare la propria identita' nazionale ed etnica, nonche' i legami culturali che li uniscono al paese di origine, ivi compresa la possibilita', per i loro figli, di ricevere un insegnamento nella loro lingua madre;
  • g)garantire l'eguaglianza di trattamento in materia di condizioni di lavoro tra tutti i lavoratori migranti che esercitino la stessa attivita', quali che siano le particolari condizioni della loro occupazione.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~convenzione-143-art12 · fonte su Normattiva