ARTICOLO III Le Parti concordano, ai fini della promozione dello sviluppo economico, sull'importanza del cofinanziamento con organismi finanziari internazionali e regionali e con Paesi Terzi nei progetti che utilizzino le concessioni di linee di credito a condizioni "consensus".

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;158~accordo-artiii · fonte su Normattiva