ARTICOLO X ((Le Parti concordano che i finanziamenti concessi da organismi finanziari internazionali o regionali svolgano un importante ruolo nella promozione dello sviluppo economico. In questo senso, una particolare priorita' sara' conferita a quei progetti che utilizzano la modalita' di cofinanziamento vincolato con organismi finanziari internazionali o regionali.))
Testo vigente dal 20 luglio 1998
