ARTICOLO X ((Le Parti concordano che i finanziamenti concessi da organismi finanziari internazionali o regionali svolgano un importante ruolo nella promozione dello sviluppo economico. In questo senso, una particolare priorita' sara' conferita a quei progetti che utilizzano la modalita' di cofinanziamento vincolato con organismi finanziari internazionali o regionali.))

Testo vigente dal 20 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;197~accordo-artx · fonte su Normattiva