ARTICOLO XI Ai fini di una conduzione ottimale delle iniziative di cooperazione, le Parti concordano sull'opportunita' che i vari progetti di cooperazione finanziati, in tutto o in parte, in via bilaterale o multilaterale, dal Governo italiano godano in autonomia di gestione secondo modalita' da concordarsi. Il Governo boliviano garantira' che le merci e i servizi forniti nel quadro di tali progetti siano impiegati esclusivamente per lo scopo al quale sono stati destinati. Il personale di grado superiore responsabile dei singoli progetti finanziati in tutto o in parte dal Governo italiano potra' essere rimosso dal suo incarico solo dopo consultazione con i rappresentanti del Governo italiano e degli organismi internazionali che eseguono i progetti. Il Governo boliviano garantira' che i fondi di contropartita necessari per progetti concordati tra le Parti siano iscritti specificatamente e riservati all'esecuzione dei progetti in questione. Il Governo italiano studiera' forme operative per sostenere fondi boliviani di contropartita qualora appaiano insufficienti, cosi' come forme di sostegno alla bilancia dei pagamenti (che potranno esprimersi in "commodity aid" e "program aid").

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;158~accordo-artxi · fonte su Normattiva