[1]Gestione del rischio di catastrofi

[2]1. Le parti riconoscono la necessita' di gestire tutti i rischi di catastrofi che gravano sul territorio di uno o piu' Stati. Esse confermano il proprio impegno comune a migliorare le misure di prevenzione, attenuazione, preparazione, reazione e recupero al fine di aumentare la resilienza delle rispettive societa' e infrastrutture e di cooperare, ove opportuno, a livello politico bilaterale e multilaterale per migliorare i risultati in termini di gestione del rischio di catastrofi. 2. Le parti concordano che la cooperazione in materia di gestione del rischio di catastrofi e' intesa a ridurre la vulnerabilita' e i rischi, potenziare le capacita' di sorveglianza e allarme rapido e aumentare la resilienza di Cuba alle catastrofi, anche attraverso il sostegno a iniziative interne, nonche' al quadro regionale per la riduzione della vulnerabilita' e per la risposta alle catastrofi, in modo da rafforzare la ricerca regionale e divulgare le migliori prassi, sulla base dell'esperienza acquisita in materia di riduzione del rischio di catastrofi e di preparazione, pianificazione, prevenzione, attenuazione, reazione e recupero.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art48 · fonte su Normattiva