Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzero per evitare la doppia imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale, conclusa a Roma il 31 luglio 1958.

Testo vigente dal 3 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1960-12-02;1588~approvazione-art1 · fonte del testo