[1]Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale. (Roma, 31 luglio 1958).
[2]Il Presidente della Repubblica italiana e il Consiglio Federale Svizzero desiderando concludere una Convenzione allo scopo di evitare la doppia imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale hanno, a tale scopo nominato come loro Plenipotenziari:
[3]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA l'on. avv. prof. Alberto FOLCHI, Deputato al Parlamento, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri;
[4]IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO il dott. Alfredo ESCHERE, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Svizzera in Italia; i quali, dopo essersi comunicati i loro Pieni Poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
[5]Art. 1.
[6]Ai fini di questa Convenzione:
- a)l'espressione "esercizio della navigazione aerea, marittima e lacuale" significa attivita' professionale di trasporto di persone, animali, merci o posta, svolta dal proprietario, dal locatario o noleggiatore di aeronavi o navi;
- b)l'espressione "imprese italiane" significa lo Stato italiano e gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche domiciliate in Italia e non domiciliate in Svizzera, nonche' le societa' di capitali o persone costituite conformemente alle leggi italiane e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana;
- c)l'espressione "Imprese svizzere" significa la Confederazione Svizzera o uno dei suoi Cantoni, le persone fisiche domiciliate in Svizzera e non domiciliate in Italia, nonche' le societa' di capitali o persone costituite conformemente alle leggi svizzere e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Confederazione Svizzera.
Testo vigente dal 3 gennaio 1961
