1. Il Governo italiano esenta le imprese svizzere da ogni imposta sui redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea e lacuale come pure sul patrimonio mobile, ivi comprese le aeronavi e navi. 2. Il Consiglio Federale Svizzero, in conformita' alle attribuzioni che gli accorda il decreto federale 1 ottobre 1952, che lo autorizza a procedere allo scambio di dichiarazioni di reciprocita' sull'imposizione delle imprese di navigazione marittima, interna o aerea esenta le imprese italiane da ogni imposta sui redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea e lacuale come pure sul patrimonio mobile, ivi comprese le aeronavi e navi. 3. L'esenzione dalle imposte prevista ai paragrafi precedenti si applica altresi' alle imprese di navigazione marittima italiane o svizzere, a condizione e nella misura che le navi battano rispettivamente la bandiera italiana o svizzera.

Testo vigente dal 3 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1960-12-02;1588~art2 · fonte su Normattiva