Art. 2 (Convention 145)
1. In ogni Stato Membro ove esista una attivita' marittima spetta alla politica nazionale incoraggiare tutti gli ambienti interessati ad assicurare alla gente di mare qualificata, nella misura del possibile, un impiego continuo o regolare e, cosi' facendo, di fornire agli armatori una manodopera stabile e competente. 2. Deve essere compiuto ogni sforzo per assicurare alla gente di mare, sia un minimo di periodi di impiego, che un minimo di reddito o una indennita' pecuniaria la cui entita' e natura dipenderanno dalla situazione economica e sociale del paese in questione.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
