Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 145, 146 e 147, adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza Internazionale del lavoro
Art. 7 (Convention 145)
Nella misura in cui non vengono messe in applicazione mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o in ogni altro modo conforme alla pratica nazionale, le disposizioni della presente convenzione devono essere applicate dalla legislazione nazionale.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
