Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 145, 146 e 147, adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza Internazionale del lavoro
Art. 6 (Convention 145)
Ogni Stato Membro fara' in modo che siano applicate alla gente di mare le norme appropriate concernenti la sicurezza, l'igiene, il benessere e la formazione professionale dei lavoratori.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
