Art. 2 (Convenzione 99)
[1]1. La legislazione nazionale, le convenzioni collettive o le sentenze arbitrali potranno permettere il pagamento parziale del salario minimo in natura nel caso in cui questo modo di pagamento sia auspicabile o di pratica abituale.
[2]2. Ne casi in cui il pagamento parziale del salario minimo in natura e' autorizzato, saranno presi idonei provvedimenti affinche':
- a)le prestazioni in natura servano all'uso personale del lavoratore e della sua famiglia e siano conformi ai loro interessi;
- b)il valore attribuito a queste prestazioni sia giusto e ragionevole.
Testo vigente dal 28 novembre 1970
