[1]1. La legislazione nazionale, le convenzioni collettive o le sentenze arbitrali potranno permettere il pagamento parziale del salario minimo in natura nel caso in cui questo modo di pagamento sia auspicabile o di pratica abituale.

[2]2. Ne casi in cui il pagamento parziale del salario minimo in natura e' autorizzato, saranno presi idonei provvedimenti affinche':

  • a)le prestazioni in natura servano all'uso personale del lavoratore e della sua famiglia e siano conformi ai loro interessi;
  • b)il valore attribuito a queste prestazioni sia giusto e ragionevole.

Testo vigente dal 28 novembre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864~convenzione-99-art2 · fonte su Normattiva