1. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore, a meno che non venga prorogato in virtu' dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, oppure risolto a norma dei paragrafi 5 o 6 del medesimo. 2. Prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio, con voto speciale, puo' decidere di prorogare il presente accordo per un periodo non superiore a due anni e/o di rinegoziarlo. Il Consiglio notifica al depositario tali decisioni. 3. Qualora, prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i negoziati su un nuovo accordo destinato a sostituire il presente accordo non siano ancora conclusi, il Consiglio, con voto speciale, puo' prorogare il presente accordo per un periodo non superiore a due anni. Il Consiglio notifica al depositario tale proroga. 4. Se, prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 del presente accordo, un nuovo accordo in sostituzione del presente accordo e' stato negoziato, ma ancora non e' entrato in vigore a titolo definitivo o provvisorio, il Consiglio, con voto speciale, puo' prorogare il presente accordo sino all'entrata in vigore provvisoria o definitiva del nuovo accordo, a condizione che detta proroga non superi i due anni. Il Consiglio notifica al depositario tale proroga. 5. Se un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale viene negoziato ed entra in vigore durante il periodo di proroga del presente accordo in virtu' dei paragrafi 2, 3 o 4 di questo articolo, il presente accordo, qualora sia prorogato, scade al momento dell'entrata in vigore del nuovo accordo. 6. In qualsiasi momento, con voto speciale, il Consiglio puo' decidere di risolvere il presente accordo da decorrere da una data da esso stabilita. Il Consiglio notifica al depositario tale decisione. 7. Nonostante la risoluzione dell'accordo, il Consiglio continua ad esistere per un periodo non superiore ai tre anni per procedere alla liquidazione dell'Organizzazione, ivi compresa la liquidazione dei conti e la cessione dell'attivo, in conformita' del disposto dell'articolo 41, fatte salve le pertinenti decisioni prese con voto speciale, e durante tale periodo ha i poteri e le funzioni che possono rivelarsi necessari a tal fine.

Testo vigente dal 15 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159~art67 · fonte su Normattiva