Art. 42 — Durata, proroga e termine dell'Accordo
1. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore a meno che il Consiglio non decida, con votazione speciale, di prorogarlo, rinegoziarlo, oppure porvi fine conformemente alle disposizioni del presente articolo. 2. Il Consiglio puo', con votazione speciale, decidere di prorogare il presente Accordo per un massimo di due periodi di due anni ciascuno. 3. Se, prima dello scadere del periodo di cinque anni previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, o prima dello scadere di un periodo di proroga previsto dal paragrafo 2 del presente articolo, a seconda del caso, viene negoziato un nuovo accordo destinato a sostituire il presente Accordo, ma non ancora entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo, il Consiglio puo', con votazione speciale, prorogare il presente Accordo fino all'entrata in vigore a titolo provvisorio o definitivo del nuovo accordo. 4. Se viene negoziato un nuovo accordo ed entra in vigore mentre il presente Accordo e' in corso di proroga, in virtu' del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente articolo, il presente Accordo, cosi' come e' stato prorogato, cessa di essere in vigore al momento dell'entrata in vigore del nuovo accordo. 5. Il Consiglio puo' in qualunque memento, con votazione speciale, decidere di porre fine al presente Accordo con effetto dalia data da esso scelta. 6. Nonostante la cessazione del presente Accordo, il Consiglio continua ad esistere durante un periodo non superiore ai 18 mesi per procedere alla liquidazione dell'Organizzazione; ivi compresa la liquidazione dei conti e, con riserva delle decisioni pertinenti da adottare con votazione speciale, il Consiglio ha durante detto periodo i poteri e le funzioni che gli possono essere necessari a tal fine. 7. Il Consiglio notifica al depositario ogni decisione presa. In virtu' del presente articolo.
Testo vigente dal 13 aprile 1985
