Art. VIII Nel quadro del presente Accordo, e con l'obiettivo di una migliore applicazione dello stesso, le Parti Contraenti potranno stipulare Accordi complementari destinati alla realizzazione di programmi e progetti specifici in campo scientifico e tecnologico.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-02-24;159~accordo-artviii · fonte su Normattiva