[1]E RICERCATORI
[2]1. Le remunerazioni che un insegnante o un ricercatore, il quale e' o era residente di uno Stato contraente prima di essere invitato nell'altro Stato contraente allo scopo di insegnare o effettuare ricerche, riceve in relazione a dette attivita', non sono imponibili in detto altro Stato contraente per un periodo non superiore a due anni.
Testo vigente dal 13 novembre 2009
