[1]PROFESSORI INSEGNANTI E RICERCATORI

[2]1. Un professore, un insegnante o un ricercatore il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto di istruzione, e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.

Testo vigente dal 28 luglio 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-07-02;118~convenzione-art20 · fonte su Normattiva