[1]DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
[2]Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari o i membri di missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Testo vigente dal 13 novembre 2009
