[1]Attivita' operative coordinate

[2](1) In riferimento alle attivita' operative coordinate che possono essere espletate da funzionari delle Autorita' Competenti nell'ambito del presente Accordo, l'uso dell'uniforme e di altri mezzi tecnici e ulteriori dettagli, come pure le disposizioni sulla responsabilita' in materia di danni saranno stabiliti da un Protocollo di applicazione di cui all'articolo 14. (2) I funzionari dell'altra Parte sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui le attivita' sono svolte e operano solo a livello di assistenza nel ruolo di consulenti o esperti.

Testo vigente dal 2 novembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-06;159~accordo-art11 · fonte su Normattiva