[1]Disposizioni finali

[2]1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta delle Parti attestante il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di tempo di 5 anni, tacitamente rinnovati salvo che una delle Parti non notifichi all'altra Parte in forma scritta, per via diplomatica, la sua intenzione di denunciare l'Accordo, almeno 6 mesi prima della data proposta per la cessazione. 2. Le Parti, di comune intesa, possono integrare o emendare il presente Accordo per iscritto. Le integrazioni e gli emendamenti concordati entrano in vigore nel rispetto delle procedure di cui al precedente comma e costituiscono parte integrante del presente Accordo. 3. La risoluzione o la cessazione del presente Accordo non pregiudicano il completamento delle attivita' di collaborazione gia' avviate dalle Parti, salvo diversamente concordato. In fede di cio', i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua italiana, albanese, serba ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di interpretazioni divergenti prevale il testo redatto nella lingua inglese.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 15 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;148~accordo-art14 · fonte su Normattiva