[1]Scambio di armamenti

[2]5.1 In conformita' alle proprie rispettive legislazioni nazionali e al fine di regolare e semplificare le procedure concernenti il controllo e le attivita' relative agli armamenti, le Parti possono concordare sullo scambio di armamenti nelle seguenti categorie: a. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; b. armi di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; c. bombe, mine (ad esclusione delle mine anti-uomo), missili, siluri e relative apparecchiature di controllo; d. carri armati e veicoli costruiti per uso militare; e. aerei ed elicotteri, e relativo equipaggiamento costruito per uso militare; f. polvere da sparo, esplosivi e propellenti per uso militare; g. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relative apparecchiature per uso militare; h. materiali per addestramento militare; i. macchine e apparecchiature progettate per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni; J. equipaggiamenti speciali fabbricati per uso militare; k. satelliti; l. sistemi di comunicazione ed equipaggiamento; m. equipaggiamenti per comunicazioni digitali; n. apparecchiature per la guerra elettronica; o. computer e informazioni tecnologiche; p. navi e relativi equipaggiamenti costruiti per uso militare; q. qualsiasi altro equipaggiamento successivamente concordato dalle Parti. 5.2 L'approvvigionamento reciproco di materiali di interesse per le rispettive Forze Armate e' disciplinato dal presente Accordo ed attuato tramite operazioni dirette tra Stati oppure attraverso societa' private autorizzate dai rispettivi Governi.

Testo vigente dal 14 settembre 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-09-01;159~accordo-art5 · fonte su Normattiva