[1]NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

[2]1. Categorie di armamenti Ai sensi dei rispettivi sistemi giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attivita' relative agli equipaggiamenti della Difesa, le Parti esprimono il loro accordo sulla possibilita' di instaurare una cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti, di seguito elencate: a. aeromobili, elicotteri militari, sistemi aerospaziali e relativi equipaggiamenti; b. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; c. armi da fuoco automatiche e relative munizioni; d. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; e. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; f. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare; g. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare; h. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare; i. materiali specifici per l'addestramento militare; j. sistemi ed attrezzature costruiti per la produzione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; k. attrezzature speciali appositamente costruite per uso militare. Il reciproco approvvigionamento di materiali d'interesse delle rispettive Forze Armate sara' sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potra' essere attuato attraverso operazioni dirette tra i due Stati, oppure tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi. Le Parti s'impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente.

[3]2. Modalita' Le attivita' nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalita': a. ricerca scientifica, test e progettazione; b. scambi di esperienze nel campo tecnico; c. produzione congiunta, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; d. supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti statali al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali militari. Le Parti si presteranno supporto tecnico - amministrativo reciproco, assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonche' dei contratti sottoscritti in virtu' delle disposizioni del presente Accordo.

Testo vigente dal 25 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-29;72~accordo-art6 · fonte su Normattiva