[1]Forme di cooperazione
[2]4.1 La cooperazione tra le Parti nel settore militare consiste nelle seguenti attivita': a. scambio di competenze nel settore dell'addestramento militare e della tecnologia dell'informazione; b. erogazione di corsi o programmi militari ed educativi; c. partecipazione alle esercitazioni militari in qualita' di osservatori; d. scambio di visite ufficiali da parte di delegazioni di Personale civile e militare; e. fornitura di assistenza per soddisfare i requisiti tecnici relativi agli equipaggiamenti e ai sistemi di difesa essenziali per la difesa dell'altra Parte; f. scambio di informazioni tecniche sugli equipaggiamenti militari in preparazione di eventuali accordi diretti con i produttori di equipaggiamenti per la difesa appartenenti all'altra Parte; g. fornitura di una garanzia di qualita' da parte dei Ministeri della Difesa delle Parti in relazione ai contratti che rientrano specificamente nel presente Accordo. Tale garanzia sara' fornita separatamente per ciascun contratto; h. ogni altra area o forma di cooperazione in seguito concordata dalle Parti. 4.2 Entrambe le Parti informano le organizzazioni interessate dei rispettivi Paesi sui contenuti del presente Accordo al fine di facilitarne l'implementazione. 4.3 Ciascuna Parte profondera' ogni sforzo per garantire che le proprie imprese e/o organizzazioni nazionali rispettino gli obblighi contrattuali assunti nell'ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo.
Testo vigente dal 14 settembre 2026
