Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 9, paragrafo 2, e 10 dell'Accordo, pari a 80.133 euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonche' agli ulteriori oneri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo Accordo, valutati in 12.444 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2025, si provvede nella misura di 92.577 euro per l'anno 2025, 80.133 euro per l'anno 2026 e 92.577 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Dall'attuazione dell'Accordo, a eccezione degli articoli 3, 9 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.

Testo vigente dal 27 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-01;56~art3 · fonte su Normattiva