[1]Articolo IV Assistenza all'emigrazione individuale

[2]Allo scopo di favorire l'emigrazione individuale, le Alte Parti Contraenti promuoveranno, nell'ambito della legislazione vigente nei rispettivi paesi:

  • a)le informazioni e l'orientamento piu' convenienti per l'emigrante;
  • b)le possibili facilitazioni in modo da favorire correnti di emigrazione spontanea, quando questa sia in relazione con programmi concreti di emigrazione e specialmente con quelli riferentisi alla colonizzazione, sia concedendo visti gratuiti, gratuita' o finanziamento del trasporto, o altri benefici previsti in questo accordo per l'emigrazione "dirigida";
  • c)le opportune facilitazioni per la costituzione e l'attivita' di Associazioni assistenziali, composte di elementi brasiliani e italiani, in parti eguali, residenti in Brasile, e che si propongano lo scopo di fornire informazioni agli italiani aspiranti ad emigrare in Brasile e di incrementare le offerte di lavoro. Gli statuti e la composizione di tali associazioni dovranno essere approvati dalle Autorita' brasiliane in conformita' alle leggi vigenti. Esse avranno facolta' di rappresentare alle competenti autorita' amministrative delle due Parti tutte le questioni concernenti il benessere degli emigranti e il rispetto dei diritti loro assicurati per legge o per contratto.

Testo vigente dal 23 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592~accordo-artiv · fonte del testo