[1]Articolo V Societa', cooperative o gruppi di lavoro
[2]Quando l'emigrazione spontanea e' connessa col trasferimento di societa', di cooperative o di gruppi di lavoro, costituiti in Italia per il Brasile o con la costituzione in Brasile di societa' o di cooperative che includono immigranti italiani, le facilitazioni per l'attuazione di tale emigrazione saranno promosse con speciale cura e gli appoggi da prestare a tali iniziative da parte del Governo brasiliano saranno stabiliti, di comune accordo, caso per caso.
Testo vigente dal 23 gennaio 1952
