[1]Articolo III Emigrazione individuale

[2]Desiderose di sviluppare al massimo l'emigrazione individuale che, nella sua accezione piu' ampia, si attua per libera iniziativa e a spese dell'emigrante, le Alte Parti Contraenti concordano che tale emigrazione si svolga alle seguenti condizioni:

  • a)Il Governo brasiliano, osservate le disposizioni relative alla immigrazione individuale, concedera' il visto permanente a coloro che desiderino stabilirsi in Brasile: 1° per raggiungere propri parenti in base ad un atto di chiamata che assicuri ad essi la necessaria assistenza morale ed economica; 2° per svolgere, in conformita' delle leggi brasiliane, una attivita' di lavoro per la quale abbiano ricevuto offerta da parte di persona residente in Brasile.
  • b)Il Governo italiano facilitera' la documentazione normale, e autorizzera' l'espatrio dell'emigrante, esigendo a tal fine che l'atto di chiamata o l'offerta di lavoro sia vistata dall'Autorita' diplomatica o consolare italiana in Brasile, per accertare la serieta' e la idoneita' del richiedente, nonche' la accettabilita' delle condizioni di lavoro offerte. Paragrafo unico. - Per le categorie di emigranti alle quali il Governo brasiliano concede il visto permanente gratuito, il Governo italiano assicurera' la gratuita' dell'atto di chiamata o dell'offerta di lavoro.

Testo vigente dal 23 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592~accordo-artiii · fonte del testo