[1]Articolo XVI Lavoro agricolo per conto proprio (Piccola proprieta')

[2]Considerato che l'attaccamento dell'uomo alla terra e' frutto del sentimento di proprieta', a coloro che si dedicheranno alle attivita' agricole sara' offerta la possibilita' di acquistare a lungo termine la proprieta' del lotto da essi coltivato, avendo di mira specialmente la costituzione della piccola proprieta' e osservando le norme e condizioni che la legge brasiliana prevede per i nuclei coloniali.

Testo vigente dal 23 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592~accordo-artxvi · fonte del testo