[1]Articolo XVI Lavoro agricolo per conto proprio (Piccola proprieta')
[2]Considerato che l'attaccamento dell'uomo alla terra e' frutto del sentimento di proprieta', a coloro che si dedicheranno alle attivita' agricole sara' offerta la possibilita' di acquistare a lungo termine la proprieta' del lotto da essi coltivato, avendo di mira specialmente la costituzione della piccola proprieta' e osservando le norme e condizioni che la legge brasiliana prevede per i nuclei coloniali.
Testo vigente dal 23 gennaio 1952
