[1]Articolo XV Regimi di lavoro
[2]Le attivita' desiderate per gli emigranti possono raggrupparsi in tre categorie:
- a)regime di lavoro agricolo per conto proprio;
- b)regime di lavoro per conto proprio (artigianato o altro regime di lavoro);
- c)regime di lavoro salariato, o sotto altre forme di remunerazione, sia che si tratti di lavoratori agricoli o industriali, di operai specializzati o di tecnici. Resta inteso che sono possibili le naturali combinazioni, nell'ambito delle predette categorie, principalmente in rapporto con la composizione del nucleo familiare.
Testo vigente dal 23 gennaio 1952
