[1]Articolo XV Regimi di lavoro

[2]Le attivita' desiderate per gli emigranti possono raggrupparsi in tre categorie:

  • a)regime di lavoro agricolo per conto proprio;
  • b)regime di lavoro per conto proprio (artigianato o altro regime di lavoro);
  • c)regime di lavoro salariato, o sotto altre forme di remunerazione, sia che si tratti di lavoratori agricoli o industriali, di operai specializzati o di tecnici. Resta inteso che sono possibili le naturali combinazioni, nell'ambito delle predette categorie, principalmente in rapporto con la composizione del nucleo familiare.

Testo vigente dal 23 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-11-26;1592~accordo-artxv · fonte del testo