Sono validi gli atti e i provvedimenti adottati, anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 898. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, hanno effetto dal 1 gennaio 1981.

Testo vigente dal 30 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-29;163~art2 · fonte su Normattiva