• 1)- Ciascuna delle Parti Contraenti assicurera' il libero trasferimento, in qualsiasi valuta convertibile, al tasso di cambio ufficiale applicabile alla data del trasferimento e senza indebiti ritardi; in conformita' alle sue leggi e regolamenti:
  • a)- dei benefici netti, dividendi, emolumenti di assistenza e di servizi tecnici, interessi, e ogni altro profitto ordinario attinenti agli investimenti dei cittadini dell'altra Parte Contraente;
  • b)- dei canoni derivanti dai diritti incorporei specificati alle lettere d) ed e) del comma 1› dell'articolo 1;
  • c)- del rimborso dei prestiti destinati ad una partecipazione diretta agli investimenti;
  • d)- dei proventi della cessione totale o parziale e/o liquidazione dell'investimento, nonche' di ogni regolamento successivo agli eventi citati al paragrafo 3 dell'articolo 4;
  • e)- delle retribuzioni dei cittadini dell'altra Parte Contraente, che sono autorizzati a lavorare sul suo territorio nell'ambito di un investimento.
  • 2)- Ciascuna delle Parti Contraenti s'impegna a concedere ai trasferimenti di cui al paragrafo 1) del presente Articolo, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai trasferimenti risultanti da investimenti effettuati da cittadini dei Paesi Terzi.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;16~accordo-art5 · fonte su Normattiva