e Rimpatrio di Capitali, Profitti, Retribuzioni e Risarcimenti 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale e conformemente alle disposizioni della rispettiva normativa bancaria, il libero trasferimento all'estero, nella valuta nella quale l'investimento sia stato realizzato o in altra valuta convertibile, senza indebito ritardo, al tasso di cambio applicabile alla data dei trasferimenti, di:
- a)capitali, quote aggiuntive di capitale ed incrementi di capitale utilizzati per mantenimento e sviluppo di investimenti;
- b)redditi, quali definiti al punto 3 dell'art. 1 del presente Accordo;
- c)somme derivanti dalla realizzazione di attivita' di bilancio ovvero dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento, inclusi eventuali plusvalenze e incrementi del capitale iniziale investito;
- d)somme destinate al rimborso di prestiti effettivamente assunti per investimenti e direttamente collegati con questi ultimi nonche' somme destinate al pagamento degli interessi relativi;
- e)compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente derivati da lavoro subordinato o da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel proprio territorio, secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti, come altresi' compensi per assistenza e servizi tecnici;
- f)risarcimenti pagati in applicazione degli articoli 4 e 5 del presente Accordo. 2. Il libero trasferimento avra' luogo in conformita' alle correlative procedure stabilite da ciascuna Parte Contraente ed, in ogni caso, entro i sei mesi dalla richiesta. Le Parti Contraenti non potranno ricusare, sospendere a tempo indeterminato o privare di contenuti tale diritto. 3. Ciascuna Parte Contraente conserva il diritto, in caso di eccezionali difficolta' di bilancia dei pagamenti, di stabilire limitazioni ai trasferimenti in forma equa, senza discriminazioni e in conformita' ai propri obblighi internazionali. Tali limitazioni non potranno superare, per ciascun investitore, una durata di trentasei mesi ed includeranno la facolta' per l'investitore di ottenere un trasferimento frazionato in rate di durata non superiore a 18 mesi. 4. Salvo quanto previsto al precedente punto 3, ciascuna Parte Contraente assicurera' in ogni momento agli investitori dell'altra Parte il libero trasferimento dei dividendi effettivamente distribuiti, in valuta proveniente dalle proprie esportazioni.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
