di Capitali, Profitti e Redditi. 1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantira' agli investitori dell'altra Parte Contraente il libero trasferimento all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile, di quanto segue.

  • a)capitale e importi aggiuntivi, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti;
  • b)redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri redditi;
  • c)redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
  • d)fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
  • e)compensi ed indennita' pagati ai cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle legai e dai regolamenti nazionali vigenti. v 2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, lo stesso trattamento favorevole accordato agli investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora piu' favorevole.

Testo vigente dal 22 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;181~accordo-art6 · fonte su Normattiva