all'Articolo 14 (3) dell'Accordo L'Articolo 14, paragrafo (3) (b) dell'Accordo sara' emendato come segue: "b) La Parte contraente, o se del caso il Segretario generale, che presenta la proposta di emendamento in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo, puo' specificare nella proposta ai fini dell'entrata in vigore dell'emendamento, qualora sia accettato, un periodo superiore ad una durata di tre mesi".

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;16~protocollo-art3 · fonte su Normattiva